TESSERAMENTO
Norme generali affiliazione
Stagione Sportiva 2021-2022
L’affiliazione
L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali (sia con Amministratore Unico che con Consiglio di Amministrazione), le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali ed enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti.
Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.
Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, sul delega del CONI, provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (vedi l’apposito capitolo più avanti).
Durata dell’affiliazione
Per l’anno sportivo 2021/2022 le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI ASCOLI PICENO, a seconda delle discipline sportive praticate, a partire dal giorno 19 luglio 2021 in poi. A livello amministrativo l’affiliazione scade al più tardi il 31 dicembre 2022; l’effettiva durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione e dalla loro annualità.
Le diverse annualità delle discipline sportive sono qui di seguito indicate:
Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI
Domanda di affiliazione
La domanda di affiliazione della Società sportive al CSI deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto.
→ Scarica la domanda di affiliazione: MOD/1T
Numero minimo di tesserati
Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate:
il Presidente/Legale rappresentante, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”
il Vicepresidente
almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e qualifica di Consigliere.
L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni.
Le ASD/SSD iscritte al registro del CONI devono provvedere a tesserare l’intero Consiglio Direttivo che, in caso di contemporanea affiliazione anche con altra FSN/EPS, deve essere sempre coincidente con quelli riportati per ogni altra affiliazione.
Statuto e atto costitutivo
Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale.
Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vicepresidente o Consigliere, ovvero di Legale Rappresentante, Amministratore Delegato o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al Registro nazionale delle ASD/SSD del CONI, che operino nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
Il fascicolo della Società sportiva
Ogni Comitato deve OBBLIGATORIAMENTE formare un fascicolo per ogni soggetto affiliato; tale fascicolo deve contenere copia dei documenti societari principali, quali:
atto costitutivo della Società
Statuto della Società
verbali delle assemblee che modificano lo Statuto della Società
attestato di attribuzione del codice fiscale/partita Iva della Società
documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società
verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società
ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società
I documenti che compongono il fascicolo vanno poi scansionati e trasformati in file digitali PDF, e OBBLIGATORIAMENTE memorizzati sulla piattaforma di tesseramento online, nell’area documentale riservata alla società sportiva. Quest’ultima, accedendovi con le proprie credenziali, ha la facoltà di aggiungere altri documenti digitalizzati o di aggiornare quelli già presenti.
Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD
La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata.
Tale riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI.
I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.) senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica;
Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);
Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.
Servizi e vantaggi
Per le società sportive affiliate
Affiliarsi al Centro Sportivo Italiano significa entrare a far parte di una grande Associazione e garantisce numerosi vantaggi dedicati ai tesserati. In vista della nuova stagione sportiva la presidenza nazionale ha predisposto un flyer dedicato ai servizi inclusi nell’affiliazione e le coperture assicurative garantite dalle migliori compagnie assicurative.
L’affiliazione al CSI Comitato di Ascoli piceno consente di usufruire di una serie di servizi di grande utilità per le società sportive, tra cui la tutela legale (gratuita) per i presidenti e il consiglio direttivo delle asd, l’iscrizione al Registro Nazionale CONI per le ASD e SSD, la consulenza gratuita per necessità amministrative e legali, la nuova piattaforma MyCSI che consentirà di accedere in modo semplice ed immediato alla tessera digitale e i vantaggi esclusivi riservati ai tesserati, oltre alle polizze sugli infortuni con coperture garantite dalle migliori compagnie assicurative.
Tutte le informazioni sono state raccolte nel flyer in allegato.
Costituzione A.S.D.
Istruzioni
Alcuni suggerimenti
Di seguito i passi per poter registrare una associazione sportiva dilettantistica:
1) Redigere ATTO COSTITUTIVO e STATUTO con i soci fondatori.
Nel menù di sinistra potete trovare dei moduli precompilati da integrare con le parti mancanti. È importante su questi documenti non tralasciare di scrivere “nome-scelto Associazione Sportiva Dilettantistica”
Nell’atto costitutivo è necessario indicare per ogni socio fondatore Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Cod. fiscale.
Per la compilazione dei due atti NON è necessario il NOTAIO, è sufficiente una SCRITTURA PRIVATA.
I Soci fondatori devono essere tutti MAGGIORENNI.
Sarà necessario preparare 4 copie in originale sia si atto costitutivo che di statuto.
2) Richiesta del Codice Fiscale
Recatevi presso l’Ufficio delle Entrate della vostra zona e tramite un modulo AA5/5 che vi daranno li potete richiedere IN MODO GRATUITO il CODICE FISCALE, ossia quel codice che vi rappresenterà fiscalmente per l’Agenzia
Oltre al modulo AA5/5 dovrete portare anche una copia originale dello statuto e dell’atto costitutivo, insieme ad una copia dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti i soci fondatori.
Se non è il presidente dell’associazione a presentare la richiesta servirà allora anche una delega firmata dal presidente stesso che autorizza la persona a presentare la richiesta.
3) Registrazione dell’associazione sportiva dilettantistica all’Ufficio delle Entrate.
Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l’Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di 200€.
Dal 01 Gennaio 2019, con la finanziaria 2019 (Legge n. 145) al comma 646, è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI, l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale!
Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 398. In particolar modo la possibilità di ricevere compensi fino a 10.000,00 euro l’anno che non saranno tassabili.
Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazioni allora, oltre al codice fiscali, bisognerà richiedere l’apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.
Potete quindi recarvi presso il vostro comitato provinciale CSI per poter affiliarvi e avere quindi la possibilità di fare la registrazione al registro del Coni e poter tesserare i vostri nuovi soci che avranno così anche la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile). Anche tutto il direttivo ed eventualmente altri istruttori potranno richiedere il tesseramento e quindi la copertura assicurativa.
→ Articolo 90 – legge 289/2002
→ Guida ASD Agenzia Entrate
Statuto A.S.D.
Cos’è lo statuto della società
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:
la denominazione;
l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
l’attribuzione della rappresentanza legale;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
→ Fac simile statuto ASD
→ Istruzioni compilazione statuto
Atto Costitutivo A.S.D.
Cos’è un atto costitutivo?
L’atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un’associazione è di tre elementi, (presidente, Vicepresidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri. Nell’atto va indicato il nome che viene dato all’associazione, l’indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell’atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell’associazione hanno preso visione e lo approvano.
→ fac simile atto costitutivo ASD
Codice Fiscale
Come richiedere il codice Fiscale
Il Codice fiscale per le Associazioni: istruzioni per l’uso
Cosa è?
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.
A cosa serve?
Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l’indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.
A chi va richiesto?
All’Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell’associazione si può verificare l’ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell’Agenzia delle Entrate.
Quale modulo va utilizzato?
Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf. In questa sessione si fornisce un esempio di compilazione del modulo per associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale.
Chi deve firmare il modulo?
La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante dell’associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l’Agenzia delle Entrate purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.
Quanto costa attivare il Codice Fiscale?
L’operazione è totalmente gratuita.
E il numero di Partita IVA?
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente un’attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA.
Modello EAS
Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
Modalità e termini per la comunicazione
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato “modello Eas”, deve essere inviato, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.